È iniziato tutto in modo del tutto innocuo. Senza sospettare nulla di male, assistevo un consorzio di più imprenditori tedeschi e svizzeri che volevano fondare insieme in Svizzera una start-up sotto forma di SA. Fin qui, tutto bene. Costituire una SA in Svizzera è anche relativamente semplice: se ci sono abbastanza capitali (ai sensi dell’art. 621 CO almeno 100.000 CHF) e un fondatore, almeno un membro del consiglio di amministrazione, una persona con potere di rappresentanza in Svizzera, lo statuto ai sensi dell’art. 626 CO e, naturalmente, l’idea di business, allora si fa tutto piuttosto in fretta.
Così è stato anche nel nostro caso. Al momento della costituzione, il capitale azionario poteva essere versato senza problemi per un importo di 50.000 CHF: per la sola costituzione non serve di più, anche perché notaio, registro di commercio e compagnia chiedono comunque alcune tasse. Statuto redatto, locali trovati e anche due membri del consiglio di amministrazione: un economista tedesco e un ingegnere come membro svizzero del CdA con funzioni esecutive. Peccato solo che i due, dopo aver preparato insieme così bene la costituzione della SA, abbiano avuto l’idea che una giurista nel CdA potesse essere davvero utile.
Quindi, all’appuntamento di costituzione dal notaio competente non sono andati due futuri membri del CdA, ma tre. Dato che non possedevo azioni della SA e non avevo conferito capitale proprio, non dovevo fare nulla, se non firmare dal notaio nel punto indicato e mostrare la carta d’identità. Molte pratiche con le autorità qui in Germania sono più laboriose della costituzione di una SA in Svizzera.
Si è però scoperto che fondare una start-up è molto più semplice che poi gestirla dall’estero. Per l’operatività quotidiana era sì responsabile il nostro collega svizzero, il membro del CdA con funzioni esecutive, che a differenza di noi altri due membri del CdA aveva anche la firma individuale; tutti i temi e i problemi giuridici, però, finivano da me. D’altronde, a cosa serve avere una giurista nel CdA?
Chi ha letto con attenzione il mio post sulla comparazione giuridica forse ora ricorda che il Codice delle obbligazioni svizzero (CO) viene attribuito alla famiglia giuridica germanica e quindi, sotto molti aspetti, è molto simile alle norme tedesche – solo che, dal mio punto di vista, il CO è decisamente più poco chiaro degli equivalenti tedeschi in materia di obbligazioni, diritto commerciale e societario. Ciononostante, questo è stato ovviamente estremamente utile, perché da quel momento mi sono “potuta” confrontare quasi ogni giorno con il diritto del lavoro svizzero, disciplinato per lo più dagli artt. 319–362 CO e da alcune norme speciali. Si è infatti scoperto che il nostro direttore aveva assunto una persona non proprio onesta, che preferiva fare tempo libero invece di lavorare, ma continuava diligentemente a segnare ore e a fatturarle.
Praticamente a giorni alterni si aggiungeva una nuova mancanza, senza che però il nostro direttore avesse reagito alle precedenti in modo anche solo lontanamente adeguato. Dato che noi altri due membri del CdA non eravamo sul posto, potevo solo fargli regolarmente proposte, a mio avviso molto valide e giuridicamente fondate, su come avrebbe potuto gestire un problema di diritto del lavoro sempre più grande. Ma invece di subire conseguenze per le sue mancanze, il nostro direttore ha preferito concedergli anche un’auto aziendale e altre comodità: il suo motto era sempre (almeno con questo dipendente) carota invece del bastone. Che un altro collaboratore freelance, invece, dovesse aspettare per mesi il compenso che gli spettava e che così si creassero ulteriori problemi, anche di natura previdenziale, purtroppo non interessava affatto il nostro direttore, nonostante i miei ripetuti solleciti e anche quelli del freelance.
Quando è diventato sempre più chiaro che così non c’era futuro e che il nostro poco capitale, che in realtà avrebbe dovuto essere investito nello sviluppo ulteriore della tecnologia, veniva “investito” in un dipendente infedele che ci si faceva la bella vita, ho dovuto tirare il freno d’emergenza per me stessa. Perché, anche se non partecipavo alla SA con alcun capitale e non ne detenevo nemmeno una singola azione, come membro del CdA avrei risposto con il mio patrimonio personale se la SA fosse fallita durante il mio mandato e mi fosse stato imputato un qualche profilo di colpa.
Per lo meno, uscire da un consiglio di amministrazione è altrettanto semplice, anzi in realtà ancora più semplice della costituzione stessa, perché per la cancellazione dal registro di commercio svizzero non ho nemmeno dovuto andare personalmente in Svizzera, ma ho potuto gestire tutto comodamente da casa. Di fatto, l’assemblea dei soci ha poi dovuto richiedere la liquidazione della SA un anno dopo la mia uscita.
La mia conclusione, però, è positiva: la costituzione, la gestione e, se del caso, anche l’uscita da un’azienda in Svizzera sono possibili senza problemi anche per cittadini tedeschi, anche se non si ha la residenza abituale in Svizzera. Il perno è l’unica persona operativa in Svizzera prevista per legge, che va scelta con particolare cura e valutata molto attentamente anche per le sue capacità di leadership e le altre qualità. Soprattutto se non si è sul posto, servono persone su cui poter contare al 150% e che, se necessario, ascoltino anche ciò che consigliano professionisti formati per questo. Dal mio punto di vista, questa è l’unica condizione davvero importante per uno sviluppo aziendale di successo in Svizzera: i temi legali intorno sono gestibili.
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